martedì , 19 Marzo 2024

I lavoratori in distacco e l’integrazione logistica europea

I sogni più audaci del governo europeo della mobilità sembrano materializzarsi nelle norme sui cosiddetti posted workers, i «lavoratori in distacco», i cui movimenti sono regolati da una direttiva del 1996, recentemente messa in discussione da una di riforma promossa dall’inesauribile Macron. Il collasso di Schengen ha rivelato che esiste un nesso inscindibile tra ciò che quell’accordo voleva separare, cioè le migrazioni globali e la mobilità all’interno dell’Unione Europea. Non è vero che solo le prime sono sottomesse a un controllo sempre più ferreo, mentre la seconda è libera e senza impedimenti. Il vero volto del mercato unico europeo si è infine scoperto anche per i cittadini europei, accusati di pesare indebitamente sulle casse di altri Stati e di fare «turismo del welfare». Contro chi pretende di usare a proprio vantaggio la libertà di movimento si risponde: o dimostri la tua immediata utilità e spendibilità, oppure non hai diritto di restare. Da qui bisogna partire per comprendere la centralità politica dei lavoratori in distacco all’interno del processo di integrazione logistica europea.

Chi sono dunque i posted workers? Sono operai e operaie multinazionali che si spostano continuamente all’interno dei confini dell’Unione alla ricerca di un salario maggiore di quanto potrebbero spuntare in patria. Sono lavoratori e lavoratrici che, per un periodo limitato di tempo, lavorano in uno Stato membro UE diverso da quello in cui sono abitualmente occupati, vengono cioè «distaccati» dall’azienda che li assume e fornisce servizi in subappalto all’azienda di un altro Stato. Questo «prestito» di forza lavoro è una forma di esternalizzazione ormai comunemente usata, che può anche essere considerata come una sorta di «delocalizzazione in loco», già ampiamente sperimentata con i migranti: un pezzo di lavoro è svolto da operai che provengono generalmente da paesi in cui il costo della manodopera è inferiore e il cui potere contrattuale è ridotto dall’attraversamento del confine. Secondo i dati dell’European Policy Centre, nel 2014, mentre i migranti interni all’Europa erano 7 milioni, circa il 3,3% degli occupati, c’erano in Europa 1,92 milioni di lavoratori in distacco. Una cifra che diviene significativa se si osserva la sua cresciuta esponenziale in seguito all’allargamento dell’Unione a Est. Essa è infatti sostanzialmente raddoppiata dal 2010, arrivando fino a 2,3 milioni nel 2016, ultimi dati a disposizione. I numeri in ogni caso sottostimano il fenomeno complessivo della mobilità del lavoro operaio nella UE. È la Germania, seguita da Francia e Belgio, a ospitare il maggior numero di lavoratori in distacco. Il caso tedesco è senza dubbio il più significativo, non solo perché quasi mezzo milione di posted workers impiegati sul suo territorio, ma anche perché, appunto dove il flusso è maggiore, spicca la provenienza numericamente più rilevante da paesi entrati più recentemente in Europa. Nel 2014, quasi il 2% dei polacchi in età da lavoro era distaccata in Germania. Questi dati assumono connotati ancora più definiti se si osserva l’incidenza dei lavoratori in distacco in alcuni specifici comparti. Se si considera la colossale industria della carne, si vede che dopo l’allargamento della UE i macelli tedeschi hanno ridotto al minimo la forza lavoro fissa: dei circa 30.000 operai addetti, si calcola che dal 40 al 60% siano lavoratori temporanei, tra interinali e posted workers, per lo più provenienti da paesi dell’Est, in particolare da Polonia, Bulgaria e Romania. Cifre importanti che vanno accompagnate a quelle relative alla composizione del lavoro in distacco. Esso è prevalentemente lavoro operaio, impiegato per lo più nel settore delle costruzioni, dell’autotrasporto e in quello manifatturiero. Un dato, questo, che smentisce l’ipotesi secondo cui le attuali trasformazioni nell’organizzazione tecnica e politica del lavoro indicherebbero l’evanescenza del lavoro industriale. Il lavoro in distacco e la massa operaia che esso mobilita impediscono di guardare comodamente all’Europa solo dal centro della propria città e di identificare le trasformazioni logistiche solamente con i «nuovi lavori» che, in forza della loro novità, ne costituirebbero l’indiscussa avanguardia.

La vicenda del lavoro in distacco, delle dispute sulla sua regolamentazione e del rapporto tra legislazione sovranazionale e nazionale è perciò una finestra sull’Europa attuale: mentre gioca con la sua disgregazione politica, l’Unione Europea si sta sempre più integrando grazie al governo del lavoro che stabilisce una gerarchia tra i suoi Stati, sulla base delle loro differenze di salario, della loro politica economica e dei loro sistemi di welfare. La legislazione europea sui posted workers indica il modo in cui l’Europa e i suoi Stati concedono e governano la mobilità al minor prezzo possibile e con il massimo vantaggio per i padroni, in termini di costi, di disponibilità just in time e di collocazione to the point, cioè: svolgere uno dato lavoro in uno specifico momento e in un luogo altrettanto specifico; e poi tutti a casa. La categoria giuridica di posted workers viene spesso utilizzata per coprire una serie di comportamenti ai limiti della legalità. Essa interviene in situazioni ad alto grado di informalità e serve per inquadrare gli stessi operai in livelli salariali più bassi. Società di comodo vengono create per etichettare come posted workers lavoratori autoctoni o migranti, o per segmentare su base nazionale la forza lavoro all’interno di cantieri e filiere produttive in modo da rendere più difficile la comunicazione tra loro ed evitare che avanzino rivendicazioni comuni. Inquadrare i lavoratori migranti come posted workers conviene per lo più nei paesi del Nord Europa, dove serve a eludere gli standard garantiti dalle legislazioni nazionali sul lavoro, mentre il fenomeno è di fatto marginale in paesi come in Italia, nei quali il ricorso al lavoro nero e informale permette comunque di aggirare i già ridotti vincoli di legge. Il distacco permette quindi di sfruttare più o meno legalmente i differenziali salariali tra paesi e diminuire o aumentare il lavoro in base ai bisogni del momento, giostrandosi tra regimi legali e confini amministrativi.

In quanto risposta a una mobilità libera da vincoli che il mercato unico poteva in linea di principio offrire, il distacco permette di avere lavoro a basso costo, «al bisogno», e senza che lo Stato ospitante debba rispondere politicamente delle condizioni di lavoro, né sobbarcarsi gli oneri del welfare. Nel lavoro distaccato, infatti, il salario complessivo viene scomposto e ricomposto nello spazio transnazionale: il padrone paga il salario diretto nello Stato in cui il lavoro è erogato, ma a un prezzo più basso rispetto al salario medio locale, mentre il salario indiretto è misurato sulla base dei tassi di contribuzione del paese di partenza, con un risparmio netto in termini di salario complessivo. Per un operaio in distacco il salario così ottenuto è generalmente superiore a quello che otterrebbe nel paese d’origine, anche grazie a un’indennità di trasferta nominalmente obbligatoria, che tuttavia è spesso inclusa nel salario diretto o non è pagata affatto. A ciò si deve aggiungere il fatto che spesso i costi della riproduzione della forza lavoro, dal posto in un dormitorio alle eventuali assicurazioni, sono spesso trattenuti direttamente dai datori di lavoro e sottratti dal salario, quindi sono interamente a carico dei lavoratori e individualizzati. L’integrazione logistica segna peraltro un salto di qualità rispetto alla spietata caccia ai «turisti del welfare» che aveva occupato gli Stati europei negli anni passati. Qui, infatti, la negazione del welfare è direttamente prevista dal contratto di affitto della forza lavoro e il godimento dei diritti sociali è rimandato ai paesi d’origine dove di solito sono riconosciuti in maniera molto limitata.

Il modo in cui la UE inquadra i posted workers rivela le caratteristiche della sua integrazione logistica: si tratta infatti di stabilire uno spazio privo di ostacoli che consenta la valorizzazione dinamica del capitale. L’antico diritto del lavoro diviene una variabile accidentale di fronte alla cosiddetta «concorrenza leale», che mette sullo stesso piano lavoratori e imprenditori. Il distacco è regolato in base ai principi della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento delle imprese, due pilastri della costituzione europea. Gli Stati sono formalmente obbligati «ad assicurare che i lavoratori in distacco abbiano un nucleo di regole obbligatorie di protezione minima» nel paese ospitante, che include salario minimo, il rispetto degli accordi collettivi, se vigenti universalmente, limiti precisi della giornata lavorativa, salute e sicurezza, tempi minimi di riposo e non discriminazione tra uomini e donne. Le indiscutibili regole effettive dell’integrazione logistica fanno sì che quel nucleo di norme venga però utilizzato per rendere ancora più informale il lavoro in distacco, impedendo che i lavoratori possano andare oltre i limiti che esso prevede, che diventano così il massimo a cui dovrebbero aspirare.

L’inquadramento del lavoro in distacco nell’ambito della libertà di prestazione di servizi mostra che l’interesse prevalente è sempre quello di rimuovere gli ostacoli posti dai diritti sociali o dalle regolamentazioni sul lavoro dei singoli Stati, perché ciò costituisce una violazione della «libera concorrenza». Si mostra qui in tutta evidenza una tendenza ormai ampia e consolidata: il servizio diviene progressivamente la forma giuridico-politica secondo la quale un pezzo sempre più ampio di classe operaia deve erogare il proprio lavoro. Il fatto che la prestazione del lavoro in distacco assuma la forma di un servizio pone materialmente il comando su questo lavoro sul terreno del diritto commerciale, aggirando e annullando il diritto del lavoro. In questo senso, le leggi nazionali sul salario minimo, più che indicare effettivamente una soglia al di sotto della quale non è possibile scendere, indicano un massimale che i principi di libera concorrenza chiedono di non superare. Di fronte a questa informalizzazione del lavoro, alla sua equiparazione a un servizio, la risposta va cercata in una lotta sul salario complessivo su base europea, che impedisca all’integrazione logistica di funzionare utilizzando al ribasso i differenziali tra salari e sistemi di contribuzione sociale. Solo avanzando una pretesa collettiva capace di violare i confini del salario possiamo contrastare la pretesa di mettere al proprio servizio il lavoro di milioni di uomini e di donne.

Che i posted workers siano una figura essenziale nella riconfigurazione logistica dell’Europa è dimostrato dal fatto che, per riaffermare il controllo franco-tedesco sull’Unione, Macron abbia subito cercato di mettere il suo sigillo sulla lotta in corso per la ridefinizione del posted work. Dopo la Enforcement Directive del 2014, un concentrato di buone intenzioni sulla trasparenza e la lotta agli abusi che mantiene intatta la ratio alla base della direttiva del ’96, nel 2016 è stata fatta una proposta di revisione della direttiva vigente, su cui è stato recentemente trovato un accordo a patto di escludere lo spinoso settore dell’autotrasporto e in cui si annuncia l’esigenza di combinare la libertà di fornitura dei servizi con i diritti sul lavoro. Si propone inoltre di rivedere il famoso «nucleo minimo di tutele», sostituendo il «salario minimo» con un’equa «retribuzione» e includendo bonus e indennità garantiti ai lavoratori locali dalla legge o dai contratti collettivi. In linea di principio, dunque, si propone l’equità di trattamento tra i lavoratori in distacco e gli altri. Ovviamente, Bulgaria, Polonia e Ungheria hanno subito ribattuto che la misura annullerebbe i vantaggi competitivi dei «loro» posted workers e hanno dichiarato illegittima l’intromissione della UE in materia di salari. Su quest’ultimo punto, la Commissione incaricata della riforma si è subito premurata di rassicurare tutti e ha riaffermato l’eterna verità che «sono gli Stati membri, a livello nazionale, a essere incaricati di definire il concetto di retribuzione». In altre parole, mentre vengono additati come i massimi responsabili della disintegrazione politica dell’Unione europea, gli Stati tornano sempre utili quando, in nome del mercato e dello stato di fatto se non di diritto, si tratta di chiudere eventuali spiragli per poter ottenere condizioni salariali migliori.

Lo scontro politico in corso testimonia anche che la costruzione del regime di concorrenza non è una semplice rimozione di ostacoli e barriere, ma un’operazione che va continuamente puntellata e governata, a maggior ragione se a muoversi sono donne e uomini che dalla libertà di circolare potrebbero trarre dei vantaggi. Stati che sulla forza lavoro in distacco e sul lavoro migrante hanno basato un pezzo della loro integrazione europea non possono rischiare di perdere questa importante partita. D’altra parte, il fatto che Macron venda la riforma come una misura di tutela proprio di quel pezzo di lavoro migrante, mentre in casa smantella a colpi di decreto ciò che resta della regolamentazione del lavoro, rivela quanto il governo del lavoro sia centrale nella lotta che si sta combattendo in Europa. La riforma mira solo nominalmente a combattere la frammentazione della forza lavoro europea lungo linee di tensione che passano per le differenze di salario e dei sistemi di welfare, mentre pretende di derubricare la crescente mobilità del lavoro a una semplice questione da sbrigare tra Stati e imprese in base al calcolo del profitto.

Il supporto completo e incondizionato che la European Trade Union Organization ha offerto a Macron dimostra una volta in più che l’azione sindacale, nei suoi timidi tentativi di trascendere lo spazio nazionale, non coglie la logica logistica della frammentazione, fatta di continui spostamenti di regole e di confini. La centralizzazione del governo sul lavoro a livello europeo non può essere la risposta alla possibilità sempre presente e sempre praticata del dumping salariale e della competizione tra paesi. Il problema è la scala, cioè l’intensità e la diffusione dell’iniziativa operaia, non stabilire regole che alla fine assicurano solo che non ci sarà iniziativa operaia. Proprio perché non coglie l’integrazione logistica europea, la pratica sindacale non riesce a essere all’altezza dei movimenti che questi operai multinazionali compiono per cercare il salario più alto, per sottrarsi allo sfruttamento più brutale, per autovalorizzarsi attraverso il continuo spostamento di regole e di confini. Di fronte a questa massa in movimento i sindacati, mentre denunciano il dumping salariale, preferiscono continuare a risolvere i singoli casi di irregolarità individuali o giocare il loro protagonismo nella contrattazione aziendale, senza affrontare la questione complessiva e perseguendo una loro precisa logistica: segmentazione del mercato del lavoro con protezione dei «loro» affiliati. Al macello tutti gli altri. Regolarmente certo.

Il progetto del Transnational Social Strike nasce da una presa d’atto: quello che serve non c’è. Siamo all’«epoca d’oro» dell’integrazione logistica europea e i lavoratori e le lavoratrici multinazionali non sono ancora in grado di opporle un proprio punto di vista collettivo. Di fronte a ciò possiamo ostinarci a ridurre alla nostra scala e alla nostra possibilità d’intervento quella che è una complessiva riorganizzazione logistica del comando sul lavoro, contribuendo ad approfondire le divisioni usate per mettere al servizio una forza lavoro ormai compiutamente transnazionale. Oppure possiamo finalmente fare un passo oltre e muoverci in direzione di costruire un punto di vista e una forza collettiva che violi i confini costituiti dal salario, dal welfare, dal permesso di soggiorno e abbracci la pretesa di potere quotidianamente espressa dai movimenti di milioni di donne e uomini, accantonando, una volta per tutte, le apparenti certezze della propria città, del proprio territorio, della scala nazionale.

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