Il Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo porta a compimento un lungo percorso di ridefinizione dei poteri dell’Unione sui movimenti di donne e uomini migranti. Il Patto va infatti compreso in un quadro più ampio di politiche il cui scopo evidente e dichiarato è quello di selezionare ancora prima dell’ingresso chi è utile e chi è invece scartabile e, dunque, deve essere respinto. Ad essere attaccata è la figura del richiedente asilo, diventata un problema per l’Unione e per gli Stati, ma, come sempre, gli effetti di questa impostazione finiscono per ripercuotersi sulla libertà di movimento in generale.
La prima attuazione italiana del Patto è avvenuta lo scorso 12 giugno con il Decreto-legge n. 100, all’inizio dell’estate, proprio quando gli sbarchi e gli arrivi diventano più intensi. Il Decreto-Legge n. 100 segna un’accelerazione notevole rispetto al processo già avviato di criminalizzazione e di isolamento del richiedente asilo, attaccando frontalmente e di fatto azzerando il diritto d’asilo garantito, almeno formalmente, da convenzioni, carte costituzionali e trattati. Questo processo di svuotamento di fatto del diritto d’asilo si intreccia oggi con le politiche dell’Europa in guerra, alimentando il nazionalismo e l’ondata di razzismo che invoca la remigrazione.
La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce rifugiato chi “è costretto a fuggire dal proprio paese per il fondato timore di subire persecuzioni a causa di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche”. Appare del tutto secondario il come un rifugiato o una rifugiata fugge dal proprio paese e come raggiunge quello in cui richiede di esercitare il proprio diritto d’asilo. Anzi, si può affermare che la stessa definizione di rifugiato consideri l’“essere costretti a fuggire” come indice di una probabile irregolarità. Se il diritto è “funzione di Stato”, chi fugge da guerre e persecuzioni difficilmente lo fa per le vie legali e difficilmente si premura di avere i documenti necessari, soprattutto se sono quegli stessi documenti la condanna che costringe a scappare.
Con buona pace di tutto questo e delle convenzioni internazionali, il Patto europeo introduce questa divisione all’ingresso: regolare/irregolare, e in questo modo, di fatto, normalizza per la seconda categoria uno stato di detenzione e l’applicazione di un procedimento accelerato.
La detenzione avviene infatti grazie all’introduzione delle “procedure accelerate di frontiera” e della “finzione di non ingresso” (con cui s’intende che il cittadino o la cittadina straniera, pur fisicamente presenti sul territorio di uno Stato, dal punto di vista giuridico sono trattati come se non vi fossero mai entrati). Inoltre, il Patto prevede anche la dismissione del cosiddetto C3, il verbale ufficiale e il modulo cartaceo rilasciati dalle Questure italiane tramite cui il richiedente asilo formalizza la domanda di protezione internazionale. Il Patto ha così effetti anche sui e sulle migranti regolari, poiché anche per loro è abolito il C3, che viene sostituito da un attestato di manifestazione della volontà di richiedere asilo con fototessera spillata. Inoltre, vengono allungati i tempi prima dei quali chi fa richiesta non può iniziare a lavorare (da 60 a 90 giorni). Per quanti sono definiti “irregolari”, invece, tutto si gioca sulla linea delle politiche securitarie e di non-ingresso. Con il termine frontiera, il Patto intende ogni “accesso aeroportuale, marittimo e terrestre”. Di conseguenza, chi per esempio sbarca sulle coste – e che prima accedeva alla procedura ordinaria prevista per i richiedenti asilo – oggi è automaticamente classificato come migrante irregolare. L’elenco delle città/luoghi da intendersi come frontiera non è ancora pubblico, ma un problema sarà sicuramente quello di trovare i luoghi idonei alla detenzione prevista dal Patto.
In quanto “persona straniera irregolarmente soggiornante”, infatti, è necessario che la migrante o il migrante sia rinchiuso in un Centro di detenzione dove, entro tre giorni, verrà effettuato uno screening che dovrà certificare il sesso, l’età, le situazioni di salute mentale e fisica, le disabilità ed eventuali stati di pericolo presente o avvenuto (es. tratta, abusi sessuali, violenze, torture, traumi). Lo screening si suddivide in tre parti: la prima svolta dalla polizia di frontiera, la seconda – che certifica la “vulnerabilità” – gestita dall’European Union Agency for Asylum (EUAA), la terza da un medico. Tuttavia, solo la prima è obbligatoria, mentre le altre dipendono dai fondi e dal personale a disposizione. È quindi possibile che solo la prima parte dello screening abbia luogo, con l’aggiunta di problemi di incomprensione linguistica per l’assenza di un mediatore. Inoltre, solo in presenza di problemi di salute tali da costringere al ricovero in ospedale, un migrante o una migrante che si trovi in questa situazione può uscire dallo stato di detenzione, ma senza la presenza di un medico quei problemi potrebbero essere ignorati. È al momento dello screening che si può avviare la richiesta d’asilo. Se questa non viene fatta – e i motivi possono essere vari, a partire dalla non conoscenza o non comprensione delle procedure – il migrante viene detenuto in un CPR in attesa del rimpatrio. Se, invece, manifesta la volontà di chiedere asilo, dopo la registrazione ha ventuno giorni per formalizzare la domanda. In ogni caso, dello screening effettuato non viene rilasciata copia, ma solo il certificato del suo svolgimento.
Per tutto questo tempo si rimane all’interno della “finzione di non ingresso” a cui però si può aggiungere il “rischio di fuga”, valutato caso per caso. Tuttavia, poiché i e le migranti “irregolari” sono di fatto detenuti, il rischio di fuga è già implicito; questo potrebbe essere evitato tramite l’applicazione di misure alternative alla detenzione (come l’obbligo di dimora o il braccialetto elettronico), ma se queste misure, per costi e per mezzi, risultano già inapplicabili ai migranti residenti sul suolo italiano, lo saranno a maggior ragione per quelli appena arrivati, che si trovano senza alcun legame con il paese di arrivo, senza nessun contatto o possibilità di comunicare con il “fuori”.
Il trattenimento non può superare le 12 settimane, durante le quali il richiedente viene chiamato in Commissione. Le Commissioni, al momento, sono formate da membri che vengono assunti in urgenza, senza nessuna formazione o qualifica relativa al diritto d’asilo (per la loro selezione è preferibile la laurea in giurisprudenza o scienze politiche, ma tante e tanti non hanno una laurea pertinente). La Commissione accoglie o rigetta la pratica. Con il rigetto il/la richiedente non ha diritto a rimanere nel Paese e subisce automaticamente la cosiddetta “procedura di frontiera”.
Questa si aggiunge alle direttive diramate negli scorsi anni. Già con il Decreto Cutro del 2023, alla procedura aggravata da reato (applicabile cioè a qualsiasi soggetto che avesse a suo carico un reato) si era aggiunta la procedura accelerata da paese sicuro applicabile, invece, soltanto ai migranti di sesso maschile, senza minori a carico e che non rientrano nei casi di esclusione dell’art. 17 (D.lgs. n. 25 del 2008). La procedura accelerata da paese sicuro del 2023 prevede l’inversione dell’onere della prova: non è più la Commissione, ma è il migrante stesso che deve dimostrare che all’interno del suo paese non ci sono le condizioni legali e di sicurezza minime che gli garantiscano di non incorrere in alcun pericolo. La Lista dei paesi sicuri è nazionale e l’Italia, che inizialmente aveva stilato un elenco di 22 Paesi, ha dovuto operare una revisione sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Europea, poiché fra i paesi ritenuti sicuri figuravano anche Nigeria, Colombia e Camerun (la lista, oggi è aggiornata a 19). In aggiunta a tutto questo, oggi si introduce la procedura accelerata di frontiera applicabile a chiunque, senza le esenzioni previste dall’art. 17: anche le donne e anche i minori, nel caso in cui siano ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale o per l’ordine pubblico, possono essere espulsi. Gli unici “salvi” sono coloro che hanno necessità di cure mediche in strutture adeguate anche se, come abbiamo visto, la presenza di un medico che possa certificare quella necessità è tutt’altro che garantita.
Applicando la procedura di frontiera alla lista dei Paesi terzi sicuri (nazionale), se ne aggiunge una nuova, questa volta costruita su base europea, che indica i Paesi che hanno ricevuto un tasso di riconoscimento delle domande d’asilo inferiore al 20%. Questo elenco considera la media di riconoscimento di tutti i paesi dell’UE, tra cui, per esempio, anche l’Ungheria, le cui politiche migratorie non brillano per accoglienza, e viene costruita sulla media di un anno, attualmente il 2025. Nella lista che viene utilizzata oggi, per esempio, figurano il Congo (18.6%), la Nigeria (14%), l’Iraq (18%), il Libano (11.6%). Il decreto di rigetto esclude tutte le protezioni possibili: d’asilo, sussidiaria, speciale.
Rientrando nelle procedure accelerate, come già previsto dal Decreto Cutro, le tempistiche per un eventuale ricorso sono ridotte a quindici giorni e il rigetto è accompagnato da un decreto di espulsione. Quindici giorni già non bastavano nemmeno per l’assegnazione di un avvocato d’ufficio, senza contare il fatto che l’introduzione della manifesta infondatezza come motivazione del rigetto rendeva già difficilissimo un eventuale ricorso. Nel nuovo scenario definito dal patto, la possibilità di un ricorso è ancora più remota, perché chi dovrebbe impugnare la sentenza di rigetto non solo non è mai uscito dalla detenzione ma, dal punto di vista giuridico, non è nemmeno mai entrato realmente sul suolo italiano.
Infine, per garantire una sana “cooperazione” tra gli Stati dell’Unione, i dati biometrici di chi fa richiesta di asilo o si trova in condizioni di soggiorno irregolare e di ingresso irregolare vengono tutti caricati sul database EURODAC (European Asylum Dactyloscopy Database). Grazie a questo sistema, se il migrante tenta l’ingresso in un secondo Stato quest’ultimo può riservarsi la possibilità di rigettare senza nemmeno passare dalla Commissione, ma recependo e applicando semplicemente il diniego del primo Stato.
C’era una volta il diritto d’asilo. C’era, perché a oggi non c’è più. Che sia Italia o Europa il disegno è lo stesso, anche perché, come si legge da una circolare interna, “tali procedure, congiuntamente allo screening e alla procedura di rimpatrio, costituiscono uno dei pilastri fondamentali dell’approccio europeo alle domande di protezione internazionale”.
A poco vale appellarsi alla Dichiarazione dei diritti umani, alla Convenzione di Ginevra, alla Costituzione italiana o alla stessa Convenzione europea per i diritti dell’uomo, di fronte alla catastrofe del diritto internazionale che si consuma da anni sulla striscia di Gaza e sullo sfondo della Terza guerra mondiale. La distruzione del diritto d’asilo e l’inversione del concetto stesso di rifugiato sono solo l’ultimo atto dell’Europa dei diritti. Il problema, evidentemente, non è soltanto giuridico e proprio per questo non può bastare denunciare, da una parte, il contrasto fra il Patto e le legislazioni nazionali e, dall’altra parte, l’insieme di trattati e convenzioni che sanciscono i diritti umani, il cui valore anche solo ideale è ormai del tutto svuotato. Che tra i Paesi considerati sicuri vi siano il Congo e la Nigeria – dove sono in corso sanguinarie guerre civili – o il Libano – da mesi sotto le bombe di Netanyahu e teatro di una nuova “crisi dei rifugiati” – dice chiaramente che l’implementazione del Patto è favorita da un mondo in cui la guerra è diventata normale. Le nuove procedure colpiranno prevalentemente le migranti e i migranti provenienti da paesi dell’Africa o del Medio Oriente, ovvero, significativamente, dalle aree in cui infiammano i principali focolai di guerra, e questo non solo nella decisione di chi resta e chi no, ma anche perché anche chi, alla fine, risulta “degno” dello status di rifugiato è destinato comunque a subire mesi e mesi di detenzione.
Dal lato degli Stati e dell’Unione europea, allora, il patto unisce due processi: uno di lungo periodo che punta a restringere ogni autonomia dei migranti all’interno di una mobilità irregimentata e ‘ordinata’, il secondo che punta ad aumentare il livello d’arbitrio che permette di governare i movimenti di donne e uomini migranti che non vogliono più subire la guerra e i suoi effetti. In questo modo – e nonostante le sentenze di condanna del “modello Albania” – l’Unione alimenta di fatto la violenza razzista che colpisce lavoratrici e lavoratori migranti in movimento e quelli – con o senza permesso di soggiorno – che in Europa ci vivono e in Europa sono quotidianamente sfruttati. Proprio perché colpisce l’ultima istituzione giuridica che permetteva ai migranti e alle migranti di conquistarsi una precaria libertà di movimento in Europa – e che i migranti e le migranti hanno costantemente forzato – il nuovo Patto segna un punto di svolta nell’attacco a quella libertà e nel modo in cui il razzismo istituzionale non solo criminalizza, ma effettivamente produce e riproduce l’illegalità delle e dei migranti.